Art. 6
In vigore dal 7 gen 1958
Qualora la convenzione ed il relativo atto integrativo di cui al precedente non siano rinnovati alla scadenza, oppure vengano a cessare o diventino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essi previsti e i contributi stessi non siano adeguatamente e tempestivamente integrati dagli enti sovventori, la convenzione ed il relativo atto integrativo s'intendono decaduti e la Facoltà ed i posti di cui al precedente sono senz'altro soppressi, con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-23;1200#art-6