Art. 7
In vigore dal 7 gen 1958
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento domandano al Consiglio dei professori sono esercitate, per la Facoltà di lettere filosofia, da un apposito Comitato di tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Al Comitato predetto compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla nuova Facoltà.
I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato di cui ai precedenti commi, il quale cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 ottobre 1957
GRONCHI
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1957.
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 110. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-23;1200#art-7