Art. 5
In vigore dal 7 gen 1958
L'importo in L. 29.635.000 dei contributi dovuti dagli enti indicati dal n. 3 e seguenti dell' della suindicata convenzione nonché dal relativo atto integrativo, per il finanziamento della Facoltà di lettere e filosofia, è comprensivo anche dell'ammontare in L. 4.480.000 - pari al 20% del trattamento economico medio di attività attualmente spettante ai professori di ruolo ed agli assistenti ordinari - assunto dagli enti medesimi per la costituzione di apposito fondo per il trattamento di cessazione dal servizio che possa eventualmente competere ai titolari dei posti istituiti con l' del presente decreto.
Le somme dovute all'Università di Perugia, concernenti il trattamento economico di attività dei professori ed assistenti ordinari, nonché il contributo in ragione del 20% di tale trattamento per la costituzione del fondo di cui al precedente comma, devono affluire allo stato di previsione dell'entrata (capitolo 122, art. 13, dell'esercizio 1957-58 e corrispondenti capitoli ed articoli degli esercizi successivi).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-23;1200#art-5