Art. 2

In vigore dal 7 gen 1958
In aggiunta alle Facoltà dell'Università di Perugia, indicate all' del regio decreto 29 luglio 1937, n. 1439 e all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 572, è istituita la Facoltà di lettere e filosofia, la quale viene mantenuta, presso l'Università medesima, con i mezzi forniti, secondo la convenzione ed il relativo atto integrativo di cui al precedente articolo, dagli, enti sovventori ed escluso, comunque, qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-23;1200#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo