Art. 1

In vigore dal 7 gen 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Veduto il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1439; Veduto il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1754; Veduto il regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1325; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 572; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Perugia il 13 maggio 1957 ed è approvato altresì il relativo atto integrativo, stipulato in Perugia il 3 giugno 1957, per il finanziamento della Facoltà di lettere e filosofia, che viene istituita, a norma dell'articolo seguente, presso l'Università di Perugia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-23;1200#art-1

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