Art. 1
In vigore dal 7 gen 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1439;
Veduto il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1754;
Veduto il regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1325;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 572;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Perugia il 13 maggio 1957 ed è approvato altresì il relativo atto integrativo, stipulato in Perugia il 3 giugno 1957, per il finanziamento della Facoltà di lettere e filosofia, che viene istituita, a norma dell'articolo seguente, presso l'Università di Perugia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-23;1200#art-1