Art. 2
In vigore dal 8 mar 1958
Il possesso dei requisiti di cui al precedente dovrà farsi constare in apposite dichiarazioni, da rilasciarsi a cura, delle Direzioni armamento dei Comandi di Z. A. T. e di Aeronautica, o dalle quali risultino:
a) le generalità dell'interessato;
b) il tipo dell'ordigno esplosivo (mine, bomba, ecc.) il suo stato di rinvenimento;
c) località e data dell'operazione compiuta;
d) l'Ente che ha disposto le operazioni;
e) il numero delle giornate di presenza nel particolare servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-14;1385#art-2