Art. 1
In vigore dal 8 mar 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e successive modificazioni;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Il personale dell'Aeronautica, impiegato in operazioni di bonifica del territorio e delle acque territoriali da mine, proiettili, bombe ed ordigni esplosivi residuati di guerra e nel rastrellamento e sconfezionamento di detto materiale, per acquistare, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e successive modificazioni il diritto ai benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e reduci di guerra, deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver prestato servizi particolarmente rischiosi, intendendosi come tali quelli svolti tenendo il comando delle operazioni di bonifica sui terreni minati e quelli inerenti alle operazioni compiute sui terreni stessi quale ricercatore o aiutante ricercatore, disattivatore di mine, incaricato della raccolta di mine, nonché i servizi svolti tenendo il comando di reparti addetti alla rimozione e distruzione di mine ovvero al dragaggio delle stesse o quale addetto alla posa ed al brillamento della carica distruttiva, al recupero ed al brillamento od inertizzazione delle bombe inesplose ovvero di altri ordigni esplosivi;
b) aver prestato tali servizi per un periodo non inferiore a giorni 90, anche se non consecutivi.
Tale periodo minimo non è richiesto per coloro che siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per cause inerenti all'espletamento dei servizi predetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-14;1385#art-1