Art. 4

In vigore dal 8 mar 1958
Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, recante norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra si applicano, oltre che agli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati, anche ai militari e militarizzati addetti ai lavori stessi. Per il personale militare e militarizzato il computo del servizio potrà essere effettuato, oltre che nei modi previsti dall' del decreto 20 febbraio 1948, n. 1116, anche sulla base dei documenti matricolari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 1957 GRONCHI ZOLI - TAVIANI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 46. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-14;1385#art-4

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