Art. 3
In vigore dal 8 mar 1958
Gli enti territoriali competenti, con gli elementi di cui ai precedenti , invieranno le loro proposte al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale armi e munizioni, la quale, vagliate le relative situazioni, ne farà segnalazione diretta al competente Ente centrale, che provvederà al rilascio di apposite dichiarazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-14;1385#art-3