Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 mar 1958
Il possesso dei requisiti di cui al precedente dovrà farsi constare in apposite dichiarazioni, da rilasciarsi a cura, delle Direzioni armamento dei Comandi di Z. A. T. e di Aeronautica, o dalle quali risultino: a) le generalità dell'interessato; b) il tipo dell'ordigno esplosivo (mine, bomba, ecc.) il suo stato di rinvenimento; c) località e data dell'operazione compiuta; d) l'Ente che ha disposto le operazioni; e) il numero delle giornate di presenza nel particolare servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-14;1385#art-2