Art. 7
In vigore dal 17 set 1957
La concessione del distintivo d'onore non ha luogo, e, se disposta, è revocata, quando, a norma delle disposizioni vigenti, si incorra nella perdita delle distinzioni onorifiche militari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-17;763#art-7