Art. 8

In vigore dal 17 set 1957
Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi per i quali è prevista la concessione del distintivo d'onore istituito con regio decreto 17 marzo 1938, n. 255. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - MEDICI - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 39. - CARLOMAGNO Parte di provvedimento in formato grafico
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