Art. 3
In vigore dal 17 set 1957
La classificazione delle ferite o lesioni tra quelle che danno diritto al distintivo di "mutilato", oppure a quello di "ferito" in servizio, sarà fatta dal capo dell'Amministrazione, in base alle risultanze dello stato matricolare, sentito, ove occorra, il parere dell'organo sanitario che eseguì gli accertamenti ai fini della concessione della pensione o dell'indennizzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-17;763#art-3