Art. 2
In vigore dal 17 set 1957
Il distintivo di "mutilato in servizio" spetta a coloro che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio, ferite o lesioni della natura di quelle indicate nell' del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820.
Il distintivo di "ferito in servizio", spetta a coloro che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio, ferite o lesioni della natura di quelle indicate nell'art. 9 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820.
L'autorizzazione all'uso del distintivo di "mutilato in servizio" o del distintivo di "ferito in servizio" è concessa dal capo dell'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipende, dopo che sia stata eseguita nello stato matricolare la prescritta annotazione di concessione della pensione privilegiata o dell'indennizzo di cui all'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-17;763#art-2