Art. 4
In vigore dal 17 set 1957
Per coloro che siano deceduti in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, il distintivo "alla memoria" spetta, in ordine successivo:
1) alla vedova;
2) all'orfano primogenito, fino al compimento del 21° anno di età;
3) al padre;
4) alla madre.
L'autorizzazione all'uso del distintivo è concessa dal capo dell'Amministrazione da cui l'impiegato dipendeva, alla vedova o all'orfano, dopo che abbiano ottenuto il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata, e al padre o alla madre in base alle risultanze dello stato matricolare dell'impiegato deceduto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-17;763#art-4