Art. 4

In vigore dal 17 set 1957
Per coloro che siano deceduti in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, il distintivo "alla memoria" spetta, in ordine successivo: 1) alla vedova; 2) all'orfano primogenito, fino al compimento del 21° anno di età; 3) al padre; 4) alla madre. L'autorizzazione all'uso del distintivo è concessa dal capo dell'Amministrazione da cui l'impiegato dipendeva, alla vedova o all'orfano, dopo che abbiano ottenuto il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata, e al padre o alla madre in base alle risultanze dello stato matricolare dell'impiegato deceduto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-17;763#art-4

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