Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo V

Art. 70

T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 51, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 30

In vigore dal 12 nov 2017
Salve le disposizioni di cui agli , sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni chiaramente riconoscibili, tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall', o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli .

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-70

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