Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo V
Art. 69
L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 29
In vigore dal 28 mar 2006
La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-69