Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo V
Art. 74
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26, ultimo comma, 47, ultimo comma, 49, ultimo comma, 50, comma 5°, e 53, primo comma
In vigore dal 31 dic 2005
Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti... delle liste presenti.
Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste...) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.
Il verbale è atto pubblico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-74