Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo IV
Art. 66
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46
In vigore dal 18 giu 1957
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell', sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.
Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-66