Parte TERZA›Capo I›Sez. I
Art. 209
Comitato amministrativo
In vigore dal 9 feb 1957
Le funzioni di Consiglio di amministrazione dell'Istituto Superiore di Sanità sono esercitate dal Comitato amministrativo composto come segue:
dall'Alto commissario per l'igiene e la sanità, presidente;
dal direttore generale dell'Istituto, vice presidente;
da un consigliere di Stato;
da un consigliere della Corte dei conti;
da un impiegato della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore ad ispettore generale;
da due capi di laboratorio dell'Istituto;
dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto.
Fanno parte altresì del Comitato amministrativo due rappresentanti del personale per gli affari previsti dall', da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalità ivi indicate.
Le funzioni di segretario vengono esercitate da uno dei componenti del Comitato designato dal direttore generale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-209