Sez. II

Art. 213

Promozione a primo aiuto

In vigore dal 9 feb 1957
Allo scrutinio di promozione a primo aiuto sono ammessi gli aiuti dello stesso laboratorio che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-213

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