Sez. II

Art. 216

Rapporto informativo e giudizio complessivo per gli impiegati con qualifica non inferiore ad aiuto

In vigore dal 24 apr 1958
(Rapporto informativo e giudizio complessivo per gli impiegati con qualifica non inferiore ad aiuto) Il direttore generale compila i rapporti informativi dei capi servizio; il giudizio complessivo è espresso dal Comitato amministrativo. I rapporti informativi degli impiegati con qualifica di aiuto principale, primo aiuto, aiuto o equiparati, sono compilati dai rispettivi capi di laboratorio e di servizi, visitati dal direttore generale dell'Istituto che li trasmette, con le proprie osservazioni, al Comitato amministrativo per il giudizio complessivo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-216

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