Capo II
Art. 221
Consiglio di amministrazione
In vigore dal 9 feb 1957
Il Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri è composto:
a) dal ministro, che lo presiede;
b) dal segretario generale;
c) dal capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica;
d) dagli impiegati preposti alle direzioni generali ed ai servizi alle dirette dipendenze del ministro;
e) da due rappresentanti del personale da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalità previste dall'.
Gli impiegati di cui alle lettere c) e d) possono essere sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci purchè di qualifica non inferiore a quella di consigliere d'Ambasciata.
La presidenza del Consiglio di amministrazione può essere delegata dal ministro al sottosegretario di Stato od al segretario generale o, in assenza di questo, all'impiegato di qualifica più elevata.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-221