Sez. II

Art. 223

Ammissione alle carriere direttive

In vigore dal 9 feb 1957
Ai concorsi di ammissione alle carriere diplomatico - consolare, per l'emigrazione, carriera commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono ammessi i cittadini i quali, oltre che dei requisiti di cui all' sono forniti anche dei seguenti: a) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera, cui il candidato aspira; b) attitudine professionale da accertarsi mediante un colloquio vertente sui principali problemi internazionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-223

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