Sez. II
Art. 216
216 / 386Rapporto informativo e giudizio complessivo per gli impiegati con qualifica non inferiore ad aiuto
In vigore dal 24 apr 1958
(Rapporto informativo e giudizio complessivo per gli impiegati con
qualifica non inferiore ad aiuto)
Il direttore generale compila i rapporti informativi dei capi servizio; il giudizio complessivo è espresso dal Comitato amministrativo.
I rapporti informativi degli impiegati con qualifica di aiuto principale, primo aiuto, aiuto o equiparati, sono compilati dai rispettivi capi di laboratorio e di servizi, visitati dal direttore generale dell'Istituto che li trasmette, con le proprie osservazioni, al Comitato amministrativo per il giudizio complessivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-216