Capo II
Art. 208
Indennità di missione per partecipazione ad esami di promozione
In vigore dal 9 feb 1957
Agli impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego per partecipare ad esami di promozione spetta) il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell'indennità di missione dal giorno che precede gli esami fino al giorno successivo al loro espletamento.
Perdono il diritto al rimborso ed alla indennità coloro che non si siano presentati, senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-208