Titolo VI
Art. 204
Attribuzioni del personale degli uffici periferici
In vigore dal 9 feb 1957
I capi degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato esercitano le funzioni attribuite dalle leggi alla competenza di detti uffici.
I singoli ordinamenti stabiliscono i compiti specifici del personale addetto agli uffici periferici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-204