Titolo VI

Art. 204

Attribuzioni del personale degli uffici periferici

In vigore dal 9 feb 1957
I capi degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato esercitano le funzioni attribuite dalle leggi alla competenza di detti uffici. I singoli ordinamenti stabiliscono i compiti specifici del personale addetto agli uffici periferici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-204

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