Capo II
Art. 205
Requisito generale di ammissibilità ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione
In vigore dal 9 feb 1957
Fermo restando quanto previsto dagli , non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-205