Art. 205 · Requisito generale di ammissibilità ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione
Capo II

Art. 205

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Requisito generale di ammissibilità ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione

In vigore dal 9 feb 1957
Fermo restando quanto previsto dagli , non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-205