Titolo XCapo I

Art. 140

Guarentigie

In vigore dal 9 feb 1957
I membri ordinari, durante l'esercizio di tale loro ufficio, possono essere collocati a riposo solo a domanda o per raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio. Gli stessi non possono essere collocati di ufficio in aspettativa od a riposo per infermità, nè sottoposti a procedimento disciplinare, se non previo parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Tale parere è altresì necessario perché possa iniziarsi, dopo la cessazione dalla carica, procedimento per addebiti relativi all'esercizio di questa o ad essa connessi. I membri ordinari durante lo stesso periodo non possono essere trasferiti, se non a domanda o con il loro consenso, a sede di servizio diversa da quella in cui si trovavano assegnati al momento della nomina.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-140

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