Titolo IX

Art. 136

Uso dell'alloggio

In vigore dal 9 feb 1957
Per speciali esigenze di servizio e per determinate mansioni può essere concesso, sentito il ministro per le finanze, l'uso gratuito dell'alloggio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-136

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