Titolo IX
Art. 136
Uso dell'alloggio
In vigore dal 9 feb 1957
Per speciali esigenze di servizio e per determinate mansioni può essere concesso, sentito il ministro per le finanze, l'uso gratuito dell'alloggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-136