Titolo IX
Art. 134
Sanzioni pecuniarie
In vigore dal 9 feb 1957
Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni del titolo VII, al personale ausiliario può essere inflitta dal capo dell'ufficio dal quale dipende la sanzione della pena pecuniaria, determinata in misura non eccedente una giornata di stipendio, per una delle seguenti infrazioni:
a) mancanza di decoro nella persona;
b) trascuratezza nella pulizia dei locali e dei mobili o nella conservazione della divisa o degli oggetti di corredo forniti dall'amministrazione;
c) negligenza nel vigilare sulla conservazione dei locali, degli incartamenti e dei beni mobili ivi esistenti ovvero del materiale affidato.
Durante l'anno l'importo complessivo di più pene pecuniarie non può eccedere mezza mensilità di stipendio.
Della pena pecuniaria di cui al presente articolo non si fa menzione nello stato matricolare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-134