Titolo X›Capo I
Art. 144
Segreteria
In vigore dal 9 feb 1957
Il segretario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto col ministro preposto all'amministrazione cui l'impiegato appartiene ed è scelto tra gli impiegati delle amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione.
Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono nominati due segretari di sezione.
Il segretario del Consiglio superiore ed i segretari di sezione sono collocati nella posizione di fuori ruolo.
All'ufficio di segreteria sono comandati impiegati dello Stato entro i limiti stabiliti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-144