Titolo X›Capo I
Art. 143
Sezioni
In vigore dal 9 feb 1957
Il presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, stabilisce entro il mese di gennaio, di ogni anno la destinazione dei membri del Consiglio superiore a ciascuna sezione nonché la ripartizione fra queste degli affari di competenza del Consiglio stesso.
È però in facoltà del presidente del Consiglio superiore deferire alle sezioni riunite in adunanza generale gli affari di particolare importanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-143