Titolo X›Capo I
Art. 145
Adunanze
In vigore dal 9 feb 1957
Il presidente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione distribuisce i singoli affari tra le sezioni, secondo la competenza a ciascuna di esse attribuita a norma dell'.
Il presidente di sezione nomina il relatore tra i membri ordinari e fissa l'adunanza per la discussione. Alla adunanza assiste il segretario della sezione.
Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio superiore e vi assiste il segretario del Consiglio stesso.
Le deliberazioni dell'adunanza generale sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei membri ordinari del Consiglio superiore.
Le deliberazioni di ciascuna sezione sono prese a maggioranza, di voti e con la presenza di almeno la metà dei propri membri ordinari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-145