Regolamento amministrazione e erogazione Fondo di previdenza personale dogane

Art. 9

In vigore dal 16 feb 1957
La revisione della contabilità del Fondo è demandata ad un Collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto di un direttore di divisione del Ministero delle finanze che lo presiede e di due impiegati di ruolo provinciale delle dogane eletti con le modalità indicate nell', punto 4). I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I revisori sono tenuti a presentare alla fine di ogni esercizio finanziario, la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al rendiconto consuntivo del Fondo. Il presidente dei Collegio dei revisori, ovvero uno dei componenti del Collegio stesso, deve intervenire senza voto deliberativo soltanto nella seduta del Consiglio di amministrazione, nella quale, a norma dell', è esaminato il rendiconto consuntivo del Fondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-04;1572#art-rae-9

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