Regolamento amministrazione e erogazione Fondo di previdenza personale dogane

Art. 11

In vigore dal 29 ott 1959
Il diritto alla indennità si acquista solo quando l'iscritto al Fondo abbia compiuto nel ruolo delle dogane due anni di servizio utile agli effetti della pensione. Per le visitatrici doganali e per il personale dei ruoli aggiunti, il diritto alla indennità si acquista dopo due anni di ininterrotto servizio presso l'Amministrazione delle dogane. Se l'iscritto al Fondo sia morto per una causa di servizio, prima di aver raggiunto detti limiti, è dovuta ugualmente ai superstiti una indennità nella misura spettante agli iscritti che abbiano compiuto il minimo di due anni di servizio. Quando l'iscritto al Fondo abbia compiuto i due anni di servizio previsti dai precedenti primo e secondo comma del presente articolo, si tiene conto, agli effetti della misura della indennità, soltanto degli anni di servizio prestati nell'Amministrazione provinciale delle dogane.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-04;1572#art-rae-11

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo