Regolamento amministrazione e erogazione Fondo di previdenza personale dogane

Art. 12

In vigore dal 29 ott 1959
L'indennità di cui all', lettera a), sarà corrisposta all'avente diritto a norma dell', in relazione al numero degli anni di servizio, utili a pensione, reso nella Amministrazione provinciale delle dogane e di quelli eventualmente prestati oltre il periodo di quaranta anni pensionabili. Nel computo della durata del servizio, la frazione di anno superiore a sei mesi è considerata come anno intero. La misura dell'indennità spettante all'iscritto, per ogni anno di servizio e secondo la categoria di appartenenza nel momento della liquidazione, si ottiene moltiplicando il coefficiente di seguito indicato per l'ammontare delle entrate, di cui al punto a) dell', verificatesi nell'anno anteriore a quello della definitiva cessazione dal servizio dell'iscritto: a) personale dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti (direttivo, di concetto, esecutivo).................. 0,0002325 b) personale del ruolo ordinario e del ruolo aggiunto (ausiliario).. ...................... 0,0001744 c) personale non appartenente ai ruoli ordinari od ai ruoli aggiunti, denominato "visitatrici doganali"........ 0,0000700 La indennità di cui al secondo comma del presente articolo non può essere inferiore alle media delle indennità calcolate, a parità di condizioni, nel triennio precedente all'anno in cui è avvenuta la cessazione dal servizio dell'iscritto; ove risulti inferiore, la differenza sarà compensata con la riserva attuale della gestione indennità aumentata di quella stabilita alla lettera d) dell'. All'accertamento dell'anzianità di servizio per la determinazione dell'indennità, provvede il Consiglio di amministrazione. Agli iscritti al Fondo, che lascino definitivamente il servizio prima di aver acquisito diritto a pensione, esclusi i casi di passaggio ad altro impiego dello Stato, di decadenza o di dimissioni, la misura della indennità è aumentata del 50%. Ai superstiti degli iscritti al Fondo deceduti in attività di servizio, prima di aver compiuto 40 anni di servizio pensionabili, la indennità è calcolata sulla base massima di 40 annualità, limitatamente, in ordine di preferenza, ai superstiti indicati nei punti da 1) a 6) del successivo .

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-04;1572#art-rae-12

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