Regolamento amministrazione e erogazione Fondo di previdenza personale dogane

Art. 4

In vigore dal 29 ott 1959
Per provvedere alle finalità indicate nel presente regolamento le entrate annuali del Fondo sono ripartite come segue: a) il 72% è destinato alla liquidazione delle indennità di cui alla lettera a) dell'articolo precedente; b) il 20% è destinato alla erogazione delle sovvenzioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente; c) il 3% è destinato a sostenere tutte le spese inerenti all'Amministrazione del Fondo, al funzionamento della segreteria, nonché le spese relative ai servizi di riscossione delle entrate e di pagamento delle uscite e le altre occasionali; d) il 5% è destinato a costituire una maggiore riserva atta a garantire la liquidazione delle indennità nella misura prevista dal successivo .

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-04;1572#art-rae-4

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