Regolamento amministrazione e erogazione Fondo di previdenza personale dogane

Art. 14

In vigore dal 16 feb 1957
L'indennità è corrisposta su domanda degli iscritti al Fondo o dei loro superstiti diretta al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale delle dogane. Quando l'indennità sia richiesta dai superstiti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 1) se si tratta del coniuge: il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, dal quale risulti che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per sua colpa o di entrambi i coniugi; 2) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro: lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto deceduto, nonché la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, e, quando sia necessario, la prova della invalidità al lavoro; 3) se si tratta di figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni, già conviventi e a carico del genitore defunto: i documenti di cui al precedente n. 2), nonché un legale documento o atto di notorietà, redatto a norma di legge, dal quale risulti che le richiedenti erano conviventi e a carico del deceduto; 4) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni: i documenti come al precedente n. 2); 5) se si tratta di figli naturali riconosciuti: la prova del riconoscimento e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, dal quale risulti che i richiedenti sono i soli aventi diritto; 6) se si tratta di genitori: un atto di notorietà, redatto a norma di legge, dal quale risulti non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'Ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con il deceduto; 7) se si tratta di fratelli e sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purchè non coniugati o di fratelli o sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti: un certificato dell'Ufficio di stato civile o un atto di notorietà, redatto a norma di legge, comprovante i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto e, quando sia necessario, la condizione di stato civile, quella d'inabilità al lavoro e quella di nullatenenza. I richiedenti inoltre debbono comprovare, con lo stesso atto di notorietà, di essere i soli aventi diritto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-04;1572#art-rae-14

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