Art. 6
In vigore dal 14 lug 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - MARTINO - MEDICI - ZOLI - COLOMBO - CORTESE - MATTARELLA - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 60. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-12;657#art-6