Art. 5

In vigore dal 14 lug 1956
Si considera come ghisa ematite da affinazione quella che contiene in peso fino a 1,5% di silicio e più di 1,5% fino a 6% di manganese.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-12;657#art-5

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