Art. 3

In vigore dal 14 lug 1956
Dal 1 luglio 1956 a non oltre il 31 dicembre 1956 saranno applicati: a) per i prodotti sottoindicati, importati in Italia dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e scortati da certificati di libera pratica rilasciati dalle Autorità doganali dei rispettivi Paesi: 1) la sospensione dei dazi doganali per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce 73.08-A-I della predetta Nomenclatura); 2) il dazio doganale nella misura del 5,50% sul valore per la vergella bimetallica detta "Copperweld", formata di rame su nucleo di acciaio prevalente in peso (voce ex 73-10-D-I-a della predetta Nomenclatura); b) per i prodotti sottoindicati, importati da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio: 1) la sospensione dei dazi doganali per la ghisa greggia ematite da affinazione, in lingotti, pani, salmoni o masse (voce ex 73.01-A della predetta Nomenclatura, e voce ex 875-a-c della tariffa italiana dei dazi doganali di importazione), sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze; 2) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise greggie in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce 73.01-C-I della predetta Nomenclatura, e voce ex 875-c della tariffa italiana); 3) il dazio doganale nella misura del 3% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 45.000 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce 73.08-A-I della predetta Nomenclatura, e voci ex 891-a-i; a-3-gamma - della tariffa italiana); 4) il dazio doganale nella misura del 10% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 600 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per la vergella bimetallica, detta "Copperweld", formata di rame su nucleo di acciaio prevalente in peso (voce ex 73.10-D-I-a della predetta Nomenclatura, e voce ex 885-c-3 della tariffa italiana); c) la sospensione dei dazi doganali per le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt, importate da qualsiasi Paese (voci 73.13-A-I; 73.15-BVI-a-1 della predetta Nomenclatura, e voci ex 891-a-1 beta-gamma; a-3-gamma-II-III; b-1-beta-gamma; b-3-gamma-II-III della tariffa italiana).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-12;657#art-3

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Art. 3 Proroga delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale con alcune aggiunte e modificazioni. — Testo vigente | Portale Normativo