Art. 4
In vigore dal 14 lug 1956
La riduzione stabilita con l' del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, non sarà più applicata al dazio convenzionato per la voce di tariffa n. 1204-d.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-12;657#art-4