Art. 2
In vigore dal 14 lug 1956
È prorogata a non oltre il 31 dicembre 1956 la sospensione dell'applicazione dei dazi doganali sulle ghise greggie in lingotti, pani, salmoni o masse, ad esclusione della ghisa specolare (voci 73.01-A-C della Nomenclatura doganale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio) di cui all' del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-12;657#art-2