Art. 5

In vigore dal 17 dic 1957
Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze: a) e sospesa, fino a non oltre il 30 novembre 1956, l'applicazione del dazio doganale sugli oli di semi (voce ex 139), destinati alla industria del pesce conservato; b) sono ridotti del 50 per cento, fino a non oltre il 30 giugno 1957, i dazi doganali attualmente applicabili sui semi oleosi (voce ex 110), destinati alla produzione di oli per uso alimentare.

Note all'articolo

  • Il D.L. 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito, senza modificazioni, dalla LE 13 febbraio 1957, n. 10 (in G.U. 15/02/1957, n.42) ha disposto (con l'art. 1) che " La sospensione del dazio doganale sugli oli di semi (voce della tariffa doganale ex 139) destinati all'industria del pesce conservato, stabilita dall'art. 5, lettera a), del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482, e' prorogata dal 1 dicembre 1956 al 30 novembre 1957."
  • Il D.P.R. 13 dicembre 1957, n. 1174 ha disposto (con l'art. 3) che "E' prorogata, dal 1 dicembre 1957 a non oltre il 31 dicembre 1958, la sospensione del dazio sugli oli di semi (voce della tariffa doganale ex 139) destinati all'industria dei pesce conservato, stabilita dall'articolo 5, lettera a) del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482, gia' prorogata col decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10"

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-08;482#art-5

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