Art. 7
In vigore dal 8 giu 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - MARTINO - MEDICI - ZOLI - COLOMBO
- CORTESE - MATTARELLA -
CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte del conti, addì 6 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 13. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-08;482#art-7