Art. 3

In vigore dal 12 lug 1957
Dal 1 aprile 1956 fino a non oltre il 14 luglio 1956, e sospesa l'applicazione dei dazi doganali sulle ghise greggie in lingotti, pani, salmoni o masse, ad esclusione della ghisa specolare (voci 73.01-A-C della Nomenclatura doganale della Comunita Europea del Carbone e dell'Acciaio) importate in Italia dagli altri Paesi membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e scortate da certificato di libera pratica rilasciato dalle Autorità doganali dei rispettivi Paesi.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 12 luglio 1956, n.657 ha disposto (con l'art. 2) che " E' prorogata a non oltre il 31 dicembre 1956 la sospensione dell'applicazione dei dazi doganali sulle ghise greggie in lingotti, pani, salmoni o masse, ad esclusione della ghisa specolare (voci 73.01-A-C della Nomenclatura doganale della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio) di cui all'art. 3 del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482. "
  • Il D.P.R. 11 luglio 1957, n.519 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che " Dal 1 luglio 1957 a non oltre il 9 febbraio 1958 sono prorogate le sospensioni e le riduzioni dei dazi doganali per i prodotti siderurgici importati dagli altri Paesi membri della predetta Comunita', di cui all'art. 3 del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482, all'art. 3."

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-08;482#art-3

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