Art. 2

In vigore dal 8 giu 1956
Dal 10 gennaio 1956 a non oltre il 30 giugno 1956, è sospesa l'applicazione del dazio doganale sugli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce 73.08-A-I della Nomenclatura doganale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio) importati in Italia dagli altri Paesi membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e scortati da certificato di libera pratica i rilasciato dalle Autorità doganali dei rispettivi Paesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-08;482#art-2

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