Art. 1

In vigore dal 8 giu 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvato con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, n. 649; 8 agosto 1955, n. 695 e numeri 1278, 1279, 1280, 1281 e 1282 del 23 dicembre 1955, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio; Visto l'art. 87 della Costituzione; Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: . Dal 1 gennaio 1956 a non oltre il 30 giugno 1956: a) il dazio doganale sulle ghise allo stato greggio (in lingotti, pani, salmoni o masse), contenenti in peso da 0,3 fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5 fino a 1% inclusi di vanadio (voce ex 875 c) si applica nella misura dell'1% sul valore; b) il dazio doganale sugli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio non legato comune e di acciaio non legato altro, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce ex 891-a-1-2), si applica nella misura del 3% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 45.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze; c) il dazio doganale sulla vergella bimetallica formata di rame sul nucleo di acciaio prevalente in peso, detta "Copperweld" (voce ex 885-c-3) si applica nella misura del 10% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 600, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-08;482#art-1

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